
Partiamo da questo documento: proventi art 208 CdS ricordando che i fondi del 208 sono esclusivi della Polizia Locale (municipale e provinciale).
Qui di seguito si riportano, alla luce della deliberazione 9 aprile 2019, n. 5 della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti contenenti enunciazioni di diritto che ci consentono di aggiornare l’ operatività della disposizione rispetto all’utilizzo per incentivazione del personale appartenente alla Polizia Locale.
La prima enunciazione riguarda l’esclusione dell’utilizzo dei proventi per aumentare il fondo straordinario.
Giova ricordare cosa prevede la norma: l’art. 208, comma 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che una quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada è destinata: “a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente“…..omissis…..il successivo comma 5-bis del medesimo articolo precisa che “la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettered-bis) ed e) del comma 1 dell’art. 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” . La prima difficoltà è rappresentata dal fatto che solo a consuntivo si conosce l’ammontare di dette somme, perchè si riferiscono al reale incassato, quindi a quanto effettivamente incassato, somme note solamente a conclusione dell’esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere costituito entro la fine dell’anno di riferimento, pena l’impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse. In via generale è confermato che si tratta di proventi che rientrano nei limiti ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 che stabilisce che a partire al 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Il superamento di detto limite, per la Sezione delle autonomie n. 5/2019, è possibile in presenza di alcune condizioni e limitatamente alla quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio. In questi casi, secondo la Corte dei conti, “per la parte in cui i maggiori proventi riscossi vadano a confluire nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”. La Corte precisa, infatti, che, in questi casi (maggiori entrate) “detti emolumenti accessori risultano, per loro natura, variabili nel tempo e, come tali, meno suscettibili di essere soggetti ad un vincolo di finanza pubblica che ha come parametro di riferimento un predeterminato anno base e dalla cui applicazione deriverebbero, conseguentemente, per i dipendenti degli Enti locali, effetti favorevoli o penalizzanti in modo del tutto casuale”.
Con il pronunciamento de quo cosa si rende possibile:
“la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario”. Con questa enunciazione di principio viene radicalmente escluso che le risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada possano essere utilizzate per integrare il fondo del lavoro straordinario che rimane, quindi, alimentato secondo disposizioni specifiche. Per quanto attiene ai cosiddetti progetti di utilizzo delle risorse ex art. 208 del CdS ai fini della sicurezza urbana etc., secondo la Corte presuppongono una programmazione di attività di potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale che non possono essere ricondotti a situazioni straordinarie e imprevedibili tipiche del ricorso al lavoro straordinario, quindi le finalità dell’art. 208, secondo la Corte, mirano ad attuare il potenziamento dei servizi attraverso una “più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale”, che è una modalità tipicamente riconducibile ai cosiddetti “progetti-obiettivo” finanziati attraverso le risorse di cui all’art. 15, comma 5, del CCNL. La quota delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della strada deve necessariamente confluire nel fondo risorse decentrate, quali risorse variabili e nel rispetto del vincolo di destinazione che, per la prima volta è stato introdotto nel nuovo CCNL delle funzioni locali (art. 67, comma 3, lett. i)). Il vincolo di destinazione delle risorse permane solo nella misura in cui transitino dal fondo risorse decentrate per cui quest’ultimo rappresenta l’unico canale consentito perché le relative risorse possano effettivamente essere utilizzate per l’incentivazione del personale. Il Contratto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 all’art. 67, comma 5, lettera b), prevede che alla componente variabile del fondo possono essere destinate risorse per il “conseguimento di obiettivi dell’Ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in quest’ultima casistica rientrano anche le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative delle violazioni del Codice della strada espressamente richiamati dal citato articolo e destinati all’erogazione di “incentivi monetari collegati da obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale” e previsti dall’art. 56-quater, comma 1, lettera c).
In sede quindi di contrattazione al fine di utilizzo possibile e corretto delle risorse ex art. 208 per fini diversi dai previdenziali e assistenziali si dovrà: analizzare i progetti ed i risultati individuali e collettivi ed i miglioramenti che si intendono raggiungere, i tempi di realizzazione, definire le modalità di ripartizione delle risorse premiali destinate al gruppo di lavoro nella ipotesi in cui i risultati vengano conseguiti, la compatibilità giuridica del progetto rispetto alla previsione dell’art. 208 del CdS e del CCNL funzioni locali, in tal modo il 208 diventerà una valido strumento e fonte di finanziamento per gli appartenenti alla Polizia Locale.
Modena 15 dicembre 2019 2019
Mario Assirelli e Giuseppe Bonfilio