Il SULPL scrive al CSM e al Ministro della Giustizia. Inaccettabili i fatti di Torino.

articolo

Al Consiglio Superiore della Magistratura protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Ministro della Giustizia

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

            Questa O.S.,  maggiormente rappresentativa della Polizia Locale Italiana

Premesso che:

– Gli operatori di Polizia Locale, in qualità di agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono al servizio dell’Autorità Giudiziaria, ne rispettano le decisioni e direttive ed hanno piena fiducia nel Suo Operato;

– Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Torino, Bezzon, presentava denuncia sui post apparsi su un social nel 2018 e rivolti agli operatori di P.L. dal seguente tenore:”Io li picchierei di santa ragione”, “ io gli spaccherei la faccia”, “ minacciavano spedizioni punitive sotto casa”, “ promettevano giustizia sulle loro famiglie”;

– Dopo le indagini il gip Dott.ssa Paola Rigonat ha accolto la richiesta della procura, accettando integralmente le considerazioni, e ha chiuso il caso;

– Secondo la procura di Torino (e il giudice che si è detto d’accordo) alcuni commenti hanno “contenuti spregevoli ma non diffamatori”, altri sono “forieri di messaggi violenti e incivili” ma non configurano nemmeno il reato di istigazione a delinquere;

– I magistrati hanno osservato che l’episodio denunciato da un avvocato, il quale in un post su Facebook sosteneva, nel 2018, di avere subito una “spedizione punitiva” in relazione a un controllo sul suo ciclomotore,  era “idoneo” a scatenare dei giudici che, nel caso di 16 internauti, sono rientrati nel “diritto di critica”, visto che “tutti i cittadini hanno interesse al corretto espletamento delle funzioni degli agenti”;

– Sembrerebbe leggersi tra le motivazioni  sempre riferite  ai post: altri invece, anche se esageratamente graffianti, hanno esercitato il legittimo diritto di critica. Che, nel suo manifestarsi, «può sconfinare in opinioni anche potenzialmente lesive dell’onore altrui, purché sorrette dal carattere dell’interesse pubblico e della continenza».;

– Secondo il pubblico ministero Laura Longo, invece, nessuno di questi atteggiamenti è configurabile come reato. Eticamente censurabili sì, ma reati no;

– Qualcuno dei “leoni da tastiera” se n’è reso conto: così, non più sotto i riflettori dei social network, ma questa volta privatamente, ha scritto una lettera di scuse alla polizia locale;

– Le decisioni dei magistrati torinesi mortificano il lavoro degli appartenenti alla Polizia Locale che hanno dato e continuano a dare la propria vita per compiere il proprio dovere;

– Specialmente in questo ultimo periodo di pandemia le tensioni tra la popolazione e gli operatori di Polizia sono palpabili, di difficile governo e gestione da parte di quest’ultimi e queste decisioni, a sommesso parere, possono acuire le situazioni predette e sfociare in altre situazioni di pericolo grave per gli Operatori di P.L.;

Tutto ciò premesso,

poiché la decisione dei magistrati di Torino ha suscitato sdegno non solo tra gli operatori di Polizia Locale, ma anche in tutta la popolazione; poiché tale decisione in un certo senso incoraggia ed induce gli utenti dei social a continuare nei comportamenti predetti; poiché 60.000 donne e uomini che diuturnamente compiono il loro dovere applicando le norme che lo Stato ha promulgato, rappresentano lo Stato stesso; poiché la statuizione mortifica gli operatori di P.L. e lascia percepire un senso di abbandono da parte dello Stato.

Chiede alle SS.LL. in indirizzo di voler adottare ogni utile e prodromico provvedimento atto alla verifica di quanto statuito dalla magistratura torinese, in merito ai fatti in epigrafe narrati.

 Deferenti saluti.

Consulente Legale                                                                                                  Segretario Generale

Dott. Giuseppe Bonfilio                                                                                                  Mario Assirelli

Il SULPL scrive al CSM e al Ministro della Giustizia. Inaccettabili i fatti di Torino.

intervento della Segreteria Regione Piemonte

A PROPOSITO DI BODY CAM PER LA POLIZIA LOCALE… E’ PALESE L’INCAPACITA’ DI ALCUNI COLLEGHI DI LEGGERE LE NORME!

..A Proposito di Body Cam

E’ doveroso da parte di questa Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa della Categoria fare alcune precisazioni in merito all’utilizzo in servizio della cosiddette Body Cam.

Premesso che:

L’Italia, fra tutti gli stati dell’Unione Europea, è quella più impelagata in una burocrazia eccessiva che inevitabilmente ritarda l’iter dei procedimenti amministrativi;

Chi è preposto ex legis ad applicare la marea di norme deve ponderare ogni decisione da assumere ed a causa di ciò si registrano ripensamenti, dietro front, anche su decisioni operative che producono effetti positivi sull’andamento dell’espletamento dei servizi di Polizia;

A tanto si aggiungono delle esternazioni, sempre provenienti dalla Categoria, (sindacati associazioni ecc.) che determinano incertezza e che spesso finiscono per paralizzare le attività;

qualcuno titola:《ILLEGALI LE BODY CAM PER LE FORZE DI POLIZIA
SENZA L’APPROVAZIONE DEL GARANTE》

Tutto ciò premesso per quanto attiene le Body – Cam, il Garante della privacy con provvedimento del n. 362 del 22 maggio 2018 studia le body cam in relazione alle norme del Codice della privacy, con alcune considerazioni «ponte» rispetto al regolamento europeo sulla privacy (n. 2016/679), operativo dal 25 maggio 2018 ed in buona sostanza ne legittima l’uso.

A proposito di Bodycam…

Il Garante, per questa forma di videosorveglianza, in aderenza al regolamento Ue, gli Enti devono verificare se scrivere una valutazione di impatto privacy (articolo 35), e devono imporre i limiti nella raccolta e nella conservazione dei dati, tanto affinchè si rimanga nei limiti del legittimo interesse nel trattare i dati senza consenso.

I predetti devono adottare idonee misure di sicurezza, quali tecniche di crittografia dei dati, il tracciamento degli accessi alle immagini riprese e per adempimento della privacy europea devono istituire apposito registro su cui scrivere il trattamento della raccolta di immagini mediante body cam.

Ergo, in base al principio di responsabilizzazione, ex articolo 24 del regolamento (Ue) 2016/679, la deliberazione superiore demanda all’Ente e/o azienda la valutazione autonoma, la conformità alla disciplina europea del trattamento che intende effettuare, attraverso la verifica del rispetto di tutti i principi in materia di privacy compresa, una valutazione di impatto privacy che deve essere svolta secondo quanto previsto dall’articolo 35 del citato regolamento, oppure attivare la consultazione preventiva prevista nell’articolo 36 della stessa norma.

In pratica l’utilizzo delle bodycam è legittimo e permesso, purché, venga predisposto regolamento interno nel quale indicare le regole sull’utilizzo, la raccolta, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati raccolti con questi dispositivi per il personale, gli utenti e gli addetti, tanto nel rispetto del Codice Privacy e del GDPR.