
Vengono sistematicamente negati alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative
tutte le prerogative previste ex lege 300/1970, addirittura anche quelle di cui agli artt.
25. Diritto di affissione: Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro” e 27. Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali: “Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
Crediamo, e lo abbiamo sempre ribadito, che la legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
attui il principio di cui all’art. 39 della Costituzione secondo il quale
“L’Organizzazione sindacale è libera”; la libertà che negli Enti e/o Aziende si
realizza e concretizza anche e soprattutto con l’informazione continua resa ai
lavoratori su tutto quello che emerge/succede nell’ambito lavorativo, nel rapporto di
lavoro e sui luoghi di lavoro.
Infatti l’art.25 superiore fa obbligo al datore di lavoro, in riferimento al diritto di
affissione, di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro, queste previsioni, al pari di quelle di cui all’art.27 della stessa norma,
non sono discriminanti perché realizzano il principio di eguaglianza sancito nell’art.3
della Costituzione.
Riteniamo che le OO.SS. non rappresentative, cioè quelle che non hanno raggiunto il
5% con la media tra il dato associativo e elettivo (articolo contestato all’attuale
Governo), siano escluse dal solo diritto di rappresentare i lavoratori nel procedimento
di formazione del contratto di secondo livello. Ergo la libertà dell’O.S. si concretizza
con la fruizione di tutte quelle prerogative che le permettano di fare proselitismo nei
luoghi di lavoro, affiggere alle bacheche sindacali, riunirsi nei locali messi a
disposizione dall’Ente; il sindacato non rappresentativo ha diritto di ricevere
l’informativa dall’Amministrazione, può direttamente rappresentare e assistere i
propri iscritti e i non iscritti nei luoghi di lavoro e può adire il Giudice del Lavoro,
azionando la specifica tutela dell’art 28, legge 300/70, rubricato come repressione
della condotta antisindacale.
Siamo da sempre convinti, che non essendo un CCNL, un CCNQ, un ACQ
annoverati tra le fonti di Legge, non possono comprimere i diritti previsti
dall’ordinamento, tantomeno modificare una Legge che attua i principi
costituzionalmente garantiti come la Legge 300/1970.
Sui punti superiori, il Giudice del Lavoro di Livorno, il 31 marzo 2011, nel
procedimento ex art. 28, legge 300/70, n. 1865/2010 RG, ha statuito, dopo aver
richiamato consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema
Corte di cassazione – che ” l’autonomo diritto all’informazione preventiva e
successiva (estensivamente: diritto alla consultazione) è svincolato da quelli
concernenti la concertazione (oggi confronto) e la contrattazione che,
indubbiamente, spettano – queste ultime – solo ai sindacati rappresentativi, secondo
gli artt. 42 e 43 del d.lgs. 165/01; vale a dire che realizzino il 5% della consistenza in
rapporto al personale sindacalizzato della categoria e/o area di riferimento, inteso
come media del dato associativo e del dato elettorale.
Questo perché il diritto all’informazione (per ciò definito autonomo), pur essendo
propedeutico anche alla contrattazione è, più in generale, preordinato a rendere
effettiva-efficace la capacità operativa del sindacato «di divulgare notizie ai propri
iscritti, evidentemente interessati a tematiche di tal genere e, se del caso, ad
intraprendere le iniziative eventualmente occorrenti nell’esercizio della libertà
sindacale, oltre al controllo dell’esercizio dei poteri datoriali nella gestione dei
rapporti di lavoro”.
Inoltre il Magistrato afferma nella statuizione, che il fatto di non essere
rappresentativi e/o di non aver sottoscritto il contratto nazionale, non preclude alle
organizzazioni sindacali non rappresentative (soprattutto quelle che hanno una
capillarità su tutto il territorio nazionale come ha il Diccap) ogni diritto afferente al
libero ed effettivo esercizio della loro attività e, non esclude altresì, che
l’Amministrazione si determini ad interloquire con i citati soggetti collettivi, senza
che ciò configuri lesione delle prerogative delle OO.SS. Rappresentative firmatarie
del contratto.
Non solo ma la giurisprudenza in questo campo avanza velocemente, infatti la
Suprema Corte ammette che la CDI possa derogare dal CCNL e l’applicabilità dei
contratti collettivi può non essere estensibile ai lavoratori iscritti a quelle OO.SS.
che non hanno sottoscritto il CCNL ovvero il CDI; inoltre, spiegano i Supremi
Giudici che la generalizzata efficacia soggettiva dei CDI va conciliata da un lato
con il limite del principio di libertà, di organizzazione di attività sindacale sancito
dall’articolo 39 della Costituzione e dall’altro da un sistema fondato sui principi
privatistici e sulla rappresentanza negoziale non già legale o istituzionale delle
OO.SS. Pertanto si deve riconoscere erga omens i CDI come regola generale ma è
necessario ammettere l’eccezione per i lavoratori che aderiscono ad una O.S.
diversa da quelle che hanno stipulato il contratto decentrato condividendo
l’esplicito dissenso. Pertanto è illecita la pretesa datoriale di esigere il rispetto
dell’accordo aziendale per i Lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario del CDI.
In linea con le nostre storiche convinzioni nei prossimi giorni assumeremo tutte le
iniziative affinché questi principi vengano applicati, sempre nell’intento di tutelare i
diritti dei lavoratori e sempre di più convinti che UNITI SI VINCE, SEMPRE!!
Il Coordinatore Generale
Mario Assirelli
Pescara, 27.09.2018
Ufficio di Presidenza Diccap
Viale Gramsci, 265
41122 Modena