I Diritti Sindacali delle Organizzazioni Sindacali non rappresentative e quelli dei loro iscritti!

Vengono sistematicamente negati alle Organizzazioni Sindacali non rappresentative
tutte le prerogative previste ex lege 300/1970, addirittura anche quelle di cui agli artt.
25. Diritto di affissione: Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro” e 27. Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali: “Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
Crediamo, e lo abbiamo sempre ribadito, che la legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
attui il principio di cui all’art. 39 della Costituzione secondo il quale
L’Organizzazione sindacale è libera”; la libertà che negli Enti e/o Aziende si
realizza e concretizza anche e soprattutto con l’informazione continua resa ai
lavoratori su tutto quello che emerge/succede nell’ambito lavorativo, nel rapporto di
lavoro e sui luoghi di lavoro.
Infatti l’art.25 superiore fa obbligo al datore di lavoro, in riferimento al diritto di
affissione, di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro, queste previsioni, al pari di quelle di cui all’art.27 della stessa norma,
non sono discriminanti perché realizzano il principio di eguaglianza sancito nell’art.3
della Costituzione.
Riteniamo che le OO.SS. non rappresentative, cioè quelle che non hanno raggiunto il
5% con la media tra il dato associativo e elettivo (articolo contestato all’attuale
Governo), siano escluse dal solo diritto di rappresentare i lavoratori nel procedimento
di formazione del contratto di secondo livello. Ergo la libertà dell’O.S. si concretizza
con la fruizione di tutte quelle prerogative che le permettano di fare proselitismo nei
luoghi di lavoro, affiggere alle bacheche sindacali, riunirsi nei locali messi a
disposizione dall’Ente; il sindacato non rappresentativo ha diritto di ricevere
l’informativa dall’Amministrazione, può direttamente rappresentare e assistere i
propri iscritti e i non iscritti nei luoghi di lavoro e può adire il Giudice del Lavoro,
azionando la specifica tutela dell’art 28, legge 300/70, rubricato come repressione
della condotta antisindacale.
Siamo da sempre convinti, che non essendo un CCNL, un CCNQ, un ACQ
annoverati tra le fonti di Legge, non possono comprimere i diritti previsti
dall’ordinamento, tantomeno modificare una Legge che attua i principi
costituzionalmente garantiti come la Legge 300/1970.
Sui punti superiori, il Giudice del Lavoro di Livorno, il 31 marzo 2011, nel
procedimento ex art. 28, legge 300/70, n. 1865/2010 RG, ha statuito, dopo aver
richiamato consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Suprema
Corte di cassazione – che ” l’autonomo diritto all’informazione preventiva e
successiva (estensivamente: diritto alla consultazione) è svincolato da quelli
concernenti la concertazione (oggi confronto) e la contrattazione che,
indubbiamente, spettano – queste ultime – solo ai sindacati rappresentativi, secondo
gli artt. 42 e 43 del d.lgs. 165/01; vale a dire che realizzino il 5% della consistenza in
rapporto al personale sindacalizzato della categoria e/o area di riferimento, inteso
come media del dato associativo e del dato elettorale.
Questo perché il diritto all’informazione (per ciò definito autonomo), pur essendo
propedeutico anche alla contrattazione è, più in generale, preordinato a rendere
effettiva-efficace la capacità operativa del sindacato «di divulgare notizie ai propri
iscritti, evidentemente interessati a tematiche di tal genere e, se del caso, ad
intraprendere le iniziative eventualmente occorrenti nell’esercizio della libertà
sindacale, oltre al controllo dell’esercizio dei poteri datoriali nella gestione dei
rapporti di lavoro”.
Inoltre il Magistrato afferma nella statuizione, che il fatto di non essere
rappresentativi e/o di non aver sottoscritto il contratto nazionale, non preclude alle
organizzazioni sindacali non rappresentative (soprattutto quelle che hanno una
capillarità su tutto il territorio nazionale come ha il Diccap) ogni diritto afferente al
libero ed effettivo esercizio della loro attività e, non esclude altresì, che
l’Amministrazione si determini ad interloquire con i citati soggetti collettivi, senza

che ciò configuri lesione delle prerogative delle OO.SS. Rappresentative firmatarie
del contratto.
Non solo ma la giurisprudenza in questo campo avanza velocemente, infatti la
Suprema Corte ammette che la CDI possa derogare dal CCNL e l’applicabilità dei
contratti collettivi può non essere estensibile ai lavoratori iscritti a quelle OO.SS.
che non hanno sottoscritto il CCNL ovvero il CDI; inoltre, spiegano i Supremi
Giudici che la generalizzata efficacia soggettiva dei CDI va conciliata da un lato
con il limite del principio di libertà, di organizzazione di attività sindacale sancito
dall’articolo 39 della Costituzione e dall’altro da un sistema fondato sui principi
privatistici e sulla rappresentanza negoziale non già legale o istituzionale delle
OO.SS. Pertanto si deve riconoscere erga omens i CDI come regola generale ma è
necessario ammettere l’eccezione per i lavoratori che aderiscono ad una O.S.
diversa da quelle che hanno stipulato il contratto decentrato condividendo
l’esplicito dissenso. Pertanto è illecita la pretesa datoriale di esigere il rispetto
dell’accordo aziendale per i Lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario del CDI.
In linea con le nostre storiche convinzioni nei prossimi giorni assumeremo tutte le
iniziative affinché questi principi vengano applicati, sempre nell’intento di tutelare i
diritti dei lavoratori e sempre di più convinti che UNITI SI VINCE, SEMPRE!!

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Il Coordinatore Generale
Mario Assirelli
Pescara, 27.09.2018
Ufficio di Presidenza Diccap
Viale Gramsci, 265
41122 Modena

Che ti succede, compagno?

Premettiamo che il titolo lo abbiamo mutuato da un libro di Fernando Gabeira. L’ispirazione invece per le nostre considerazioni che seguono l’abbiamo tratta dai risultati forniti dal motore di ricerca Google,  digitando “sindacati gialli”.

Come abbiamo più volte ribadito, la preintesa sottoscritta dai sindacati-alieni in febbraio, segna un punto di non ritorno per i Lavoratori: alla categoria di Lavoratori che da anni attende un’ intesa economico- normativa che consenta a tutto il Pubblico Impiego (privatizzato) di recuperare il valore di acquisto del loro stipendio e la Dignità di essere Donne e Uomini che rappresentano il servizio pubblico, gli alieni per tutelare i loro interessi e la parte datoriale, hanno saputo regalare solo una ciofeca di probabile CCNL, in cui la retribuzione pare essere una gentile concessione “arricchita” di ipotetici aumenti, che sono solo probabile elemosina. Per non parlare poi dell’inasprimento delle sanzioni disciplinari che daranno il via a una vera e propria caccia alle streghe, eccezion fatta per l’intoccabile casta dei Dirigenti ovviamente, strapagati, per monitorare la base! Insomma i sindacati-alieni hanno affidato ogni sorta di potere al datore di Lavoro, un mondo al rovescio praticamente, il tutto in nome della logica degli orticelli e delle marchette elettorali!

DI FRONTE AI DANNI, CON OGNI PROBABILITA’ IRREVERSIBILI, CAUSATI AI LAVORATORI DA CGIL-CISL-UIL E CSA, CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA PREINTESA VERGOGNOSA, LE RIFLESSIONI SONO INEVITABILI:

  1. I SINDACATI CONFEDERALI SONO RIMASTI SENZA LAVORATORI! La perdita di iscrizioni è un dato oggettivo e sempre crescente, e da non trascurare è il fatto che quasi la metà degli iscritti è rappresentata da pensionati! In buona sostanza questi sindacati perdono ogni anno consenso e circa metà dei loro iscritti non lavora più.
  2. Anni addietro la triplice in particolare era forte in quanto a numero di iscritti nella pubblica amministrazione; ma oggi anche il dipendente pubblico, dopo una serie inenarrabile di tradimenti da parte di chi avrebbe dovuto difendere la sua dignità di lavoratore, sta abbandonando quei sindacati confederali che tra l’altro, non fanno minimamente presa sui giovani.
  3. Ci viene da chiederci, chi rappresentano Cgil-Cisl- Uil e Csa: la risposta è LORO STESSI E I LORO INTERESSI! I loro dirigenti sindacali sono ormai lontani dalla realtà con la quale i Lavoratori fanno i conti tutti i giorni: loro, in distacco retribuito da una vita, fanno carriera nel sindacato, senza aver mai o quasi mai lavorato veramente e si godono i loro stipendi d’oro, alla faccia degli ignari Lavoratori che magari per tutta la carriera lavorativa li hanno sostenuti con la loro iscrizione e hanno continuato a farlo anche da pensionati. E’ vergognoso!
  4. Vi siete mai chiesti quanto guadagnano questi sindacati? Troppo! Parlano di trasparenza, ma poi se ne guardano bene dal rendere pubblici i loro bilanci che sono uno dei segreti meglio custoditi d’Italia!
  5. Si avvicina un altro 1 maggio “Festa dei Lavoratori”: vedremo di nuovo i confederali scendere in piazza e ascolteremo di nuovo la solita retorica. La realtà è che per quei sindacalisti il primo maggio è davvero un giorno di festa…. Festeggiano il loro di “lavoro”, stabile e duraturo più che mai, un lavoro per nulla precario e flessibile, più che indeterminato!

E INEVITABILE E’ ANCHE LA CONCLUSIONE A CUI SIAMO GIUNTI: I QUATTRO SINDACATI SONO SINDACATI GIALLI,  di fatto asserviti alla parte datoriale e impegnati solo ed esclusivamente nella coltivazione e nel preservare i loro orti e i cui interessi sono contrapposti a quelli dei lavoratori.

Alla luce di quanto detto, siamo più che convinti che il 17-18-19 aprile i Lavoratori presenteranno il conto alla triplice e al Csa…

Il Diccap invece, nella consapevolezza di aver lavorato sempre e solo per tentare di ridare dignità ai Lavoratori e difenderli dal progressivo depauperamento voluto dai sindacati gialli a braccetto col padrone, è certo di poter affrontare la campagna RSU 2018 a testa alta.

Buon voto a tutti!

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Analisi del nuovo CCNL funzioni locali: ATTO I. Per il Comparto, una vittoria di Pirro.

Con questo primo atto, incominceremo ad analizzare l’articolato del novello dettato contrattuale, cercheremo, al fine di rendere comprensibile a tutte le lavoratrici e lavoratori, di capire cosa statuiscono le previsioni del patto, con estrema chiarezza, franchezza e scevri da ogni preconcetto.

E’ doveroso però prendere a riferimento quanto reso pubblico da alcuni sindacati sulle vittorie ottenute: “Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata”

  • 2 comma 4 Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.”

Ci siamo stati quasi 10 anni senza rinnovo, con questo comma, tenendo conto delle ristrettezze economiche e della demonizzazione dei pubblici dipendenti, si è data una giustificazione giuridica all’immobilismo programmato di una delle parti contrattuali. Facciamo un piccolo grande passo indietro; le norme che regolano il nostro rapporto di lavoro sono quelle del codice civile, un semplice contratto di compravendita: il lavoratore vende la sua prestazione lavorativa intellettuale o manuale, il datore dà il corrispettivo, se le situazioni mutano ed una delle parti disdice il contratto, la prassi vuole che vengano contrattualizzate nuove clausole che rappresentino punto di incontro tra chi vende e chi compra (chiediamo scusa per la crudezza) e quindi per continuare il negozio giuridico stipulare nuovo contratto.

Si è persa allora l’opportunità di porre seri paletti ai mancati rinnovi sine die o no? Qualcuno dirà bhe però esiste comunque l’istituto della vacanza contrattuale rimasto vigente, certamente si! Ma quanti Enti nell’incertezza economica che regna sovrana hanno applicato questo istituto? A differenza del comparto funzioni centrali negli enti del nostro comparto una risibile quantità. Ergo a voi trarre le conclusioni.

  • 3 rubricato Obiettivi e strumenti al comma 1 è previsto il sistema delle relazioni sindacali…….omissis comma 2 Attraverso il sistema delle relazioni sindacali – si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori. Comma 3 omissis le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali a) partecipazione; b) contrattazione integrativa…omissis comma 4 ….la partecipazione si articola, a sua volta, in: informazione; confronto.
  • 4 Informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti……omissis
  • 5 Confronto è la modalità attraverso la quale si istaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’ente intende adottare…..il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
  • 8 rubricato contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure….omissis comma 5 Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie di cui all’art.7, comma 4…..omissis l’ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione……..

E’ stata “Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata” sembra proprio di no anzi. Il contratto all’art.3 comma 2, ha affermato un principio che noi conosciamo bene, infatti parla di “ contemperamento” significa che gli interessi del lavoratori devono essere contemperati con quelli dell’utenza è lo stesso principio recato dalla Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che consente ad un organo dello Stato di precettare differire etc.

E’ stato istituito il confronto un mero dialogo al termine del quale viene redatta una sintesi, sostituisce la concertazione, dal latino cum certare combattere insieme per raggiungere un obiettivo, riportiamo da Ral Aran 730: “La concertazione consiste in una procedura non negoziale a termine volta a favorire, ove possibile, la ricerca di una posizione condivisa sulle materie ad essa espressamente demandate, normalmente rientranti nell’autonomo esercizio dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico. Nel corso della concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza.”

Art.8 cosa determinerà? E’ semplice quando non ci sarà accordo l’amministrazione pubblica potrà andare avanti da sola fino alla sottoscrizione di nuovo contratto integrativo, senza che il sindacato possa eccepire nulla.

Annuncio roboante: Riaffermata la centralità della contrattazione nazionale e decentrata” E’ vero? Ogni lavoratore può trarre le proprie conclusioni.

Usciremo periodicamente con degli atti che analizzeranno tutti gli istituti contrattuali, nel frattempo vogliamo rassicurare i lavoratori che la nostra O.S. continuerà con rinnovato impegno a tutelare gli interessi dei lavoratori in tutte le sedi preposte.

P.S. FIRMA E FAI FIRMARE LA PETIZIONE CONTRO IL CONTRATTO DEMENZIALE VOLUTO DA CGIL, CISL, UIL E CSA 

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cgil VS DICCAP… botta e puntuale risposta!

 IL DICCAP RISPONDE ALLA CGIL SULLA PATETICA FIRMA – PREINTESA CONTRATTUALE.

Questo il comunicato della Cgil

Questa la nostra puntuale risposta.

Alleghiamo inoltre la  tabella dei ridicoli aumenti CCNL con raffronto di quanto perso per sempre!!!

aumenti contrattuali 2016/2018

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Vi invitiamo dunque a FIRMARE E FAR FIRMARE LA PETIZIONE CONTRO IL CONTRATTO DEMENZIALE VOLUTO DA CGIL, CISL, UIL E CSA . Informate tutti i dipendenti degli enti locali!