“Nuovo” contratto, vecchi problemi…

SULPL - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale

RISPOSTA AL CSA: VERSO LA FIRMA DEFINITIVA DEL CNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI!

Sembrerebbe che l’ipotesi CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sia stata trasmessa a Palazzo Chigi e che chiaramente dovrà passare all’analisi ed al vaglio del nuovo governo per il completamento dell’iter di approvazione.           Dobbiamo comunque, con l’onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto, informare i lavoratori che il MEF ha espresso dubbi sulla copertura economica che gli aumenti comporteranno ed inoltre è doveroso sottolineare che alla Ragioneria dello Stato non convincevano le tante sezioni speciali passate, da una a quattro; infatti l’ipotesi contrattuale, a quella della Polizia Locale, già presente nel CCNL 21 maggio 2018, hanno aggiunto: la sezione personale educativo e scolastico, la sezione del personale iscritto ad ordini o albi professionali e la sezione personale delle professioni sanitarie e socio sanitarie. 

E’ LEGITTIMO PORSI UNA DOMANDA, SOPRATTUTTO PER LE ULTIME DUE SEZIONI, SUI MOTIVI CHE HANNO PORTATO A QUESTE DECISIONE DA PARTE DELLE OO.SS. FIRMATARIE (non certo da parte di quella pubblica – padronale – che è ovvia!) CONSIDERATO IL NUMERO ESIGUO DI LAVORATORI CHE VI SONO INQUADRATI.          

E’ imperativo informare con chiarezza i Lavoratori che la firma definitiva, ergo gli effetti economici del nuovo CCNL si realizzeranno, forse, entro la fine dell’anno, che questo contratto sarà firmato già scaduto al 31 dicembre 2022; infatti, all’art. 2 dell’ipotesi rubricato come durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto si legge: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.”         Da chi ha firmato l’ipotesi (CGIL,Cisl,Uil e CSA) si comunica – annebbiando il contenuto e la realizzazione nonchè l’applicazione reale del CNL ai Lavoratori – che il nuovo CCNL ha apportato aspetti migliorativi, NE SIAMO SICURI???, ma è doveroso porsi alcune semplici domande:Sono state eliminate le forbici salariali, fissando il valore delle indennità previste rendendole valide in tutta Italia ed eliminando le disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le stesse funzioni ma in enti diversi? Vedi valori indennità di condizioni lavoro, lavoro esterno, indennità di funzione. (tutto demandato alla contrattazione decentrata ed alla consistenza del fondo ex art.15). NO!!!!Le progressioni economiche sono state legate all’anzianità di servizio, quindi alla professionalità acquisita come per altri comparti? NO!!!! (tutto demandato alla contrattazione decentrata ed alla consistenza della parte fondo ex art.15 destinata);Il lavoro festivo infrasettimanale, che ha determinato una notevole mole di contenzioso è stato definitivamente risolto? NO!!! E’ stato legato alla turnazione e la fruizione dell’eventuale riposo compensativo scippato ai lavoratori e demandato alla contrattazione integrativa. PATETICO!

La disapplicazione e sostituzione dell’art.56 quater (fondo Perseo-Sirio), quando ormai ci si avviava ad un riconoscimento univoco dei lavoratori, da parte della giurisprudenza, al mantenimento del diritto di scelta verso altri fondi diversi dal Perseo-Sirio, è stata opportuna o operata per mettere ulteriori paletti ed agevolare quest’ultimo? SI!!! La nuova formulazione Art. 98:” Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione – a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21maggio 2018 – di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data”;L’indennità di vigilanza, il cui valore è fermo da tempo immemorabile è stata aumentata di € 16.66 lordi mensili vi sembra incrementata in maniera congrua? NO!!!!I Fondi ex art.15 (ora art. 79) sono abbastanza capienti ed i loro incrementi sufficienti alla corresponsione degli istituti contrattuali demandati al secondo livello per tutte le categorie di lavoratori? SECONDO NOI, NO!!!!!         Trarre le conclusioni spetta ai Lavoratori, per noi abituati a dire le cose così come stanno, resta solo da affermare: ”Nuovo contratto vecchi problemi”.Una cosa è certa resta un’altra occasione persa per i Lavoratori del Comparto Funzioni Locali.

La Segreteria Generale

Roma, 17.10.22

IPOTESI RINNOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021ANALISI Sezione Polizia Locale –

sarà davvero così remunerativo come cgil,cisl, uil e csa affermano??!!anche sul giuridico?!e le risorse dei fondi saranno sufficienti!- SECONDO NOI NO!!!

  • Art. 96 Progressione Area Istruttori che risultano titolari di funzioni di coordinamento “differenza stipendiale” incrementata di € 350;

Art.97 “Indennità di funzione” gli Enti possono erogare fino ad un massimo € 3000 annui lordi elevabile fino ad un massimo di €4000 per il personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (E.Q.), tutto demandato alla contrattazione integrativa. Ancora una volta tutto demandato alla volontà degli Enti ed alla contrattazione decentrata con disparità di trattamento dovuta alla capienza del fondo ex art.15 CNL, ciò determinerà diversità di   trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni.

  • Art.98 “utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada” cosa prevedeva l’art. 56 quater CNL 21 maggio 2018: Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti…omissis…a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; ecco la nuova formulazione: 2. Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione – a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 – di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018. Compressa e cancellata la facoltà dei lavoratori di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche, già riconosciuta dalla giurisprudenza in diverse sentenze;

  • Incremento di € 16,66 mensili lordi dell’indennità di vigilanza – Art.99 – queste risorse saranno sufficienti a pagare l’aumento delle bollette delle Famiglie dei Lavoratori della P.L.!!!!
  • Indennità di servizio esterno Art. 100, ancora forbici salariali incrementata da €1,00 a 15,00. Ancora una volta il dettato contrattuale determinerà diversità di trattamento tra lavoratori che svolgono il medesimo servizio, sarà infatti la capienza del fondo di ciascun Ente che determinerà il valore dell’indennità di servizio esterno.
  • Lavoro festivo infrasettimanale art.30 Comma 4 lett.d): “d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.” Ancora compressione della volontà del lavoratore di poter usufruire del corrispondente riposo compensativo infatti tanto prevede l’art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie alla lettera ac)  previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
  • Queste le risorse di incremento del fondo art. 79 b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
  • Perché per il personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziale è stato così previsto e nulla per la Polizia Locale: Art. 105 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziali 1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari o socioassistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire all’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita, purchè risultanti dalle timbrature effettuate. Perché si sono dimenticati che anche la Polizia Locale per effettuare il regolare servizio ha necessità di indossare abiti da lavoro (l’uniforme) e soprattutto i dispositivi di sicurezza e quindi nulla hanno previsto in tal senso. Dov’erano i sindacati confederali!? E il CSA!?!?!
  • Strano che le Sezioni speciali da una – per la Polizia Locale – siano passate a quattro? Ognuno tragga le proprie considerazioni!

I LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCALE SAPRANNO ANALIZZARE QUANTO SOPRA!!!!

NOI DICIAMO SEMPRE LA VERITA’